Art. 6.
(Domande di ammissione ai
contributi nazionali).

      1. Le domande di ammissione ai contributi nazionali di cui all'articolo 2 devono essere presentate al Ministero dell'università e della ricerca entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ministero.
      2. Le domande di cui al comma 1 devono contenere:

          a) una descrizione del programma da realizzare nel corso dell'anno accademico, contenente la previsione delle risorse finanziarie ritenute necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica, ivi comprese le rette individuali dei frequentanti, nonché l'indicazione delle strutture organizzative disponibili;

          b) la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti all'articolo  3;

          c) una relazione descrittiva delle entrate e delle spese dell'anno precedente, corredata dalla copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti e alla frequenza di ciascun corso.